GRUPPO INDACO / STATUTO

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STATUTO

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - sede

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede in Velletri (RM) Via Cinelli, 141 un’associazione non commerciale, operante nei setto­ri sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione Gruppo Indaco Associazione Sportiva Dilettantistica, in breve detta Gruppo Indaco A.S.D..
Essa aderisce  alla UISP (Unione Italiana Sport Per tutti. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive Nazionali ed agli organismi aderenti al Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).
L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi sportivi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intenderà affiliarsi.

 

TITOLO II


Scopo - Oggetto

Art. 2 - L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione  di partecipazione, so­lidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, culturali, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di in­teressi collettivi.
Art. 3 - L’associazione  si propone di :
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in genere, ed in particolare nelle discipline orientali come Aikido, Kung Fu, Tai Chi, Hata Yoga, ecc e nelle discipline della danza in genere ed in particolare Break Dance, Danza del Ventre ecc..
b) promuovere e sviluppare attività ricreative, culturali e del tempo libero. Potrà operare iniziative come la  promuovere ed organizzare Feste, Spettacoli, Stages, Convegni riguardanti il proprio oggetto sociale.
c) promuovere e sviluppare le dimensioni educative, culturali, sociali dell’attività sportiva all’interno di un articolato progetto che tenga presente la centralità della persona;
d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture di vario genere;
e) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, culturali e ricreative;
f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
g) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati alle proprie strutture ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci;
c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
d) esercitare in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
 

TITOLO III


Soci

Art. 4 -  Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le Società e  gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad os­servarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I diritti attivo e passivo di voto si ottengono, in regola con il pagamento delle quote sociali, dopo tre mesi dall’ammissione a socio.
Art. 6 - La qualità di socio  da diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione; - a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; - a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli Organi Direttivi. I Soci sono tenuti: - all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deli­berazioni assunte dagli Organi sociali; - al pagamento del contributo associativo.
Art. 7 - I soci sono tenuti a versare il  contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata an­nualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le  quote o i contributi associativi  sono intrasmissibili e non  rivalutabili.


TITOLO IV 

     

Recesso - Esclusione

Art. 8  La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 9 – Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni  adottate dagli organi  dell’associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore ad un mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione.
Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di  esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettere b) dell’Articolo 9, e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha sette giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi quindici giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo

TITOLO V

Fondo Comune

Art. 11 - Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dalle quote e dai contributi degli associati; da quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; da eredità, donazioni o legati; da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; da entrate derivanti da prestazioni  di servizi convenzionati, dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli in­troiti di cui sopra. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto,di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. 
Esercizio Sociale
Art. 12 -  L’esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 dell’anno solare successivo. Il primo bilancio si chiuderà, quindi, il 31/08/2011. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro me­si dalla chiusura dell’esercizio.
Sezioni  d’attività
Art. 13 - In particolare per ogni attività sportiva può essere costituita con delibera del Consiglio Direttivo specifica sezione, alla quale aderiscono tutti  coloro che sono interessati alle rispettive discipline. Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci dell’associazione. 
Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi di interesse. La direzione e l’organizzazione della sezione è affidata ad un Comitato eletto dall’Assemblea della sezione stessa e ratificato dal Comitato Direttivo dell’Associazione. 
Il Comitato di Sezione, nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi (responsabile, gare e manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi e centri di avviamento, etc.) deve:
  1. applicare lo Statuto Sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni Assembleari e del Consiglio Direttivo;
  2. predisporre il programma delle attività e il relativo bilancio preventivo della sezione, che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
  3. sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l’uso degli impianti sportivi, alla     scelta dei tecnici e degli istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l’immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell’ associazione.
  4. far rispettare a tutti i tesserati (soci-dirigenti-atleti-istruttori) le norme emanate dagli Enti e dalle Federazioni competenti relative alla partecipazione alla attività svolta nelle diverse discipline sportive;
  5. gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo; i Bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni costituiscono parte integrante di quelli dell’Associazione.

TITOLO VI

Organi dell’associazione

Art. 14 - Sono organi obbligatori dell’Associazione:
  • a) L’Assemblea degli associati;
  • b) Il Consiglio Direttivo;
  • c) Il Presidente
  • d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora istituito)
Con delibera dell’Assemblea dei Soci può essere istituito Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Assemblee
Art. 15 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nella sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione
Art. 16 - L’Assemblea ordinaria:
  • a) approva il rendiconto economico e finanziario;
  • b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • c)  delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  • d)  approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora istituito o da almeno un decimo degli associati.  In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.
Art. 17 - L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’As­sociazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto  gli associati maggiorenni, in regola con le quote sociali e iscritti da almeno 3 mesi.
Art. 18 - L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario verbalizzante  è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5membri scelti tra gli associati.
I componenti del Consiglio restano in  carica  quattro anni e sono rieleggibili.
Le cariche sociali s’intendono a titolo gratuito.   
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, e se opportuno,  il Vice Presidente , il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3)  dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso posta elettronica, o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a mag­gioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
  • a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
  • c) compilare i regolamenti interni;
  • d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;                
  • e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni d’attività autonome;
  • f) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  • g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  • h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  • i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
  • l) i Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive avente la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall’incarico.
Art. 20 - In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora istituito. Se viene meno la maggioranza dei membri, il Presidente, dimissionario o meno, è tenuto a convocare l’Assemblea perchè prov­veda alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

Art. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente qualora esistente altrimenti dal  Segretario. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro dieci giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.


Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 22 - Con delibera dell’Assemblea dei soci può essere istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre ef­fettivi e due supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente. I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e  vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

TITOLO VII

Scioglimento

Art. 23 - Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/5 degli associati aventi diritto  di voto. In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato un liquidatore  scelto anche fra i non soci.  Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662
Norma finale
Art. 24  -  Per  quanto  non  espressamente  contemplato  nel  presente  Statuto  valgono,  in  quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.


  Il Presidente                         Il Segretario

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DOVE SIAMO
Associazione Gruppo Indaco VIa Colle Ottone Basso 70 -00049 Velletri (RM) . Tel/Fax +39.06.96.19.80.65 +39.334.8031322 P.IVA 07741331008 - info@gruppoindaco.it. Per qualsiasi navigatore, indicare: [...]
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Gruppo Indaco è un associazione no-profit di promozione sociale che opera per lo sviluppo delle potenzialità umane: “attraverso corsi, seminari, e un approccio olistico alle problematiche [...]
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Gruppo Indaco nasce dal mio percorso di vita. . Ringrazio i miei genitori per avermi messo in armonia con la Natura. Ringrazio tutti coloro che hanno lasciato una traccia sul mio cammino. Ringrazio [...]
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